Incremento dell’indennità e nuove regole di applicazione
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto significative modifiche alla disciplina delle indennità del congedo parentale. Ecco i cambiamenti previsti a partire dall’1 gennaio 2025:
Incremento dell’indennità per il 2° e 3° mese di congedo parentale
La nuova disciplina prevede un aumento dell’aliquota dell’indennità commisurata sulla retribuzione all’ 80% sia per il secondo mese sia per il terzo mese di congedo, purché tale periodo sia fruito entro il sesto anno di vita del bambino. Condizione necessaria per fruire anche del terzo mese all’80% è che il congedo di maternità sia terminato dopo il 31.12.2024. *Per congedo di maternità si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio (5 mesi totali);
Esclusione per congedi conclusi entro il 2024
L’incremento dell’indennità non si applica nei casi in cui il periodo di congedo di maternità o paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024. Tuttavia, per coloro il cui congedo si è concluso nel corso del 2024, viene confermato l’incremento già previsto dalla precedente legge di bilancio per il secondo mese, con un’indennità all’80%, ma non per il terzo mese, che rimane retribuito al 30%.
Esclusione per congedi antecedenti al 2023
Restano escluse dalle modifiche le situazioni in cui il congedo di maternità o paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2023. In questi casi, la retribuzione del congedo parentale continuerà a seguire le regole precedenti (in totale sono 9 mesi: 3 alla madre + 3 al padre + 3 da poter fruire alternativamente):
- I primi 30 giorni al 100% fino ai 12 anni del bambino (i 30 giorni si intendono complessivamente tra madre e padre)
- I restanti mesi retribuiti al 30% fino ai 12 anni del bambino.
Tutti i periodi si computano nella anzianità di servizio e non riducono le ferie.
Limiti temporali per l’applicazione dell’incremento
Nonostante il congedo parentale possa essere fruito entro il 12° anno di vita del bambino, l’aumento della retribuzione all’80% per il 2° e 3° mese si applica esclusivamente se il periodo viene fruito entro il sesto anno di vita del bambino. Qualora il secondo o terzo mese venga fruito successivamente (ma sempre entro il 12° anno), l’indennità resterà al 30%.
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