AGGIORNAMENTO GPS 2026/28: PRENOTA ORA IL TUO APPUNTAMENTO

In vista della prossima apertura delle istanze per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) relative al biennio 2026/2028, la Federazione UIL Scuola RUA di Reggio Emilia attiva un servizio di consulenza dedicato.

L’apertura delle funzioni è prevista dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle ore 23.59 del 16 marzo 2026.

Come prenotare il supporto

Ti invitiamo a manifestare il tuo interesse e a riservare un appuntamento compilando il nostro modulo online:

👉 CLICCA QUI PER COMPILARE IL MODULO DI PRENOTAZIONE

Nota: La prenotazione dell’appuntamento è fondamentale per permetterci di organizzare il servizio e garantire assistenza a tutti i colleghi interessati.




CONTROLLA LA TUA SITUAZIONE LAVORATIVA




CONFERMA DOCENTI SU POSTO DI SOSTEGNO: ECCO LA PROCEDURA




Bonus docenti anche ai supplenti brevi che abbiano maturato 180gg di servizio durante l’anno scolastico: Il Tribunale di Reggio Emilia dà ragione alla Uil Scuola Reggio Emilia

Con la sentenza, datata 28 gennaio 2025, il Tribunale di Reggio Emilia, ha dato ragione alla Uil Scuola Rua Reggio Emilia.

Motivo del contendere: il bonus docenti.

I giudici del Tribunale di Reggio Emilia hanno riconosciuto il diritto alla Carta docente pari a 500 euro annui, ai fini della formazione professionale, ad un insegnante, con contratto breve, che è stato rappresentato dalla Uil Scuola Rua Reggio Emilia.

Prima di queste sentenze, ricordiamo che il bonus veniva concesso, dopo il ricorso, solo ai docenti con contratti annuali fino al 30 giugno o al 31 agosto, così come evidenziato dalla sentenza della Cassazione del 2023.

Si legge dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia:

In particolare, risulta provato – in base ai documenti prodotti dalla ricorrente ed in base allo “Stato matricolare docente”, prodotto dal resistente Ministero – che nell’anno scolastico 2020/2021, la supplenza si è svolta senza soluzione di continuità ovvero per un periodo sostanzialmente continuativo superiore a 180 giorni, a decorrere dal 06.10.2020 fino al 05.06.2020 presso il medesimo istituto scolastico “Scuola primaria di Reggio Emilia Matilde di Canossa”.

 




Legge di Bilancio 2025: novità per il congedo parentale

Incremento dell’indennità e nuove regole di applicazione

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto significative modifiche alla disciplina delle indennità del congedo parentale.  Ecco i cambiamenti previsti a partire dall’1 gennaio 2025:

Incremento dell’indennità per il 2° e 3° mese di congedo parentale

La nuova disciplina prevede un aumento dell’aliquota dell’indennità commisurata sulla retribuzione all’ 80% sia per il secondo mese sia per il terzo mese di congedo, purché tale periodo sia fruito entro il sesto anno di vita del bambino. Condizione necessaria per fruire anche del terzo mese all’80% è che il congedo di maternità sia terminato dopo il 31.12.2024. *Per congedo di maternità si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio (5 mesi totali);

Esclusione per congedi conclusi entro il 2024

L’incremento dell’indennità non si applica nei casi in cui il periodo di congedo di maternità o paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024. Tuttavia, per coloro il cui congedo si è concluso nel corso del 2024, viene confermato l’incremento già previsto dalla precedente legge di bilancio per il secondo mese, con un’indennità all’80%, ma non per il terzo mese, che rimane retribuito al 30%.

Esclusione per congedi antecedenti al 2023

Restano escluse dalle modifiche le situazioni in cui il congedo di maternità o paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2023. In questi casi, la retribuzione del congedo parentale continuerà a seguire le regole precedenti (in totale sono 9 mesi: 3 alla madre + 3 al padre + 3 da poter fruire alternativamente):

  • I primi 30 giorni al 100% fino ai 12 anni del bambino (i 30 giorni si intendono complessivamente tra madre e padre)
  • I restanti mesi retribuiti al 30% fino ai 12 anni del bambino.

Tutti i periodi si computano nella anzianità di servizio e non riducono le ferie.

Limiti temporali per l’applicazione dell’incremento

Nonostante il congedo parentale possa essere fruito entro il 12° anno di vita del bambino, l’aumento della retribuzione all’80% per il 2° e 3° mese si applica esclusivamente se il periodo viene fruito entro il sesto anno di vita del bambino. Qualora il secondo o terzo mese venga fruito successivamente (ma sempre entro il 12° anno), l’indennità resterà al 30%.

 

 

Per info contattare il proprio referente territoriale
Lavino Luca 392 583 4236
Luigi Fiorentino  370 371 3085
Raimondo Oriana 3479871595

 




Concorso docenti PNRR 2: ecco chi può presentare domanda, numeri e posti divisi per regione (SCHEDA E TABELLE)

Domande dall’11 al 30 dicembre. Nella nostre schede che trovate in fondo all’articolo, i requisiti richiesti, le modalità di presentazione delle istanze e dello svolgimento delle prove, le riserve dei posti e molto altro.

 

CONCORSO DOCENTI PNRR 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Unicamente in modalità telematica, attraverso il Portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it
Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).
Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.
Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”

Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.


CONTRIBUTO DI SEGRETERIA

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro dieci (10/00) per ogni tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza.
Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema  “Pago In Rete”.


REQUISITI

Infanzia e primaria

Posti comuni

  • Titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, che deve essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda

oppure

  • Diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali

Posto di sostegno: specializzazione per il relativo ordine di scuola

Scuola di I e II grado

Posto comune

Si accede con uno dei seguenti titoli che deve essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda

  • laurea di accesso alla classe di concorso richiesta + abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso (conseguita anche a seguito del completamento del nuovo percorso universitario e accademico di formazione iniziale per l’anno accademico 2023/24 – 30 o 60 CFU/CFA – entro i termini di presentazione della domanda);
  • laurea di accesso alla classe di concorso richiesta + almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 (escluso l’anno in corso);
  • laurea di accesso alla classe di concorso richiesta + 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022;
  • laurea di accesso alla classe di concorso richiesta + 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale (articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59);
  • ITP: abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso oppure diploma di scuola secondaria di accesso alla specifica classe di concorso.

Partecipano con riserva:

Gli aspiranti che, entro il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, siano iscritti al nuovo percorso universitario e accademico di formazione iniziale per l’anno accademico 2023/24 e non abbiano ancora conseguito i 30 CFU primo periodo per l’accesso al concorso e gli aspiranti che, entro il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, siano iscritti ad un percorso da 30 CFU/CFA (allegato 2) o 60 CFU/CFA dell’anno accademico 2023/24.
Il termine ultimo per acquisire il titolo e sciogliere la riserva è il 30 giugno 2025.
Il mancato conseguimento entro il termine sopra indicato comporta la decadenza dalla graduatoria

Posto di sostegno: specializzazione per il relativo ordine di scuola.




TFA SOSTEGNO VIII – INCONTRO INFORMATIVO – VENERDÍ 9 GIUGNO ORE 16:30


TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SUL TFA SOSTEGNOVIII CICLO
Venerdi 09 giugno, ore 16:30
presso Sala Prampolini (sede UIL di Reggio Emilia)
via Agostini Paradisi 1/1 – Reggio Emilia
Il segretario provinciale Luigi Fiorentino
il referente regionale TFA sostegno Gaetano Matina
risponderanno alle vostre domande.
Sarà possibile prenotarsi
compilando il seguente modulo Google:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWOtNQQ5LQvCwzuWeRVZbUFZ5cRUlY_n2Idtm5V1JEqbi3DQ/viewform?usp=sf_link

L’incontro è rivolto a tutti , anche ai non iscritti ed è completamente gratuito.
Inoltre sarà possibile partecipare anche via Meet.
https://meet.google.com/qcs-ovfx-yej

 

Per ulteriori chiarimenti:
Luigi 3703713085
Ivan 3204054288

locandina tfa




VADEMECUM – Cosa fare in caso di sciopero nella Scuola

 

Cosa fare in caso di sciopero nella scuola – (adempimenti, modalità di adesione e procedure)

Di seguito troverete una tabella, un po’ datata (ma sempre valida), su cosa sono tenuti a fare Dirigenti Scolastici e Lavoratori prima dello sciopero e il giorno dello sciopero.

Un valido strumento che può dare le risposte giuste alle tante leggende che girano nel mondo della scuola in merito alla giornata di mobilitazione. Per qualsiasi dubbio contattate la Uil Scuola Reggio Emilia:  reggioemilia@uilscuola.it

IL 10 DICEMBRE LA UIL SCUOLA REGGIO EMILIA INVITA TUTTI I

PROPRI ISCRITTI A SCIOPERARE 

I SERVIZI ESSENZIALI

 

SERVIZI ESSENZIALI CONTINGENTI PERSONALE ATA O EDUCATORI

(accordo nazionale)

Qualsiasi esame e scrutini finali ·         un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa,

·         un assistente tecnico dell’area specifica nei casi in cui il tipo di esame prevede l’uso dei laboratori

·         un collaboratore scolastico per l’apertura e chiusura dei locali scolastici

Vigilanza durante il servizio mensa solo se per motivi eccezionali il servizio è mantenuto uno o due collaboratori scolastici
Cura del bestiame (solo istituto agrario) ·         un assistente tecnico di azienda agraria,

·         un collaboratore scolastico tecnico,

·         un collaboratore scolastico per l’apertura e la chiusura dei locali scolastici

Impianto di riscaldamento (sole se condotto direttamente dalla scuola) chi ha il patentino di conduttore di caldaie
Raccolta e smaltimento rifiuti tossici e nocivi (solo istituto con reparti di lavorazione) ·         un assistente tecnico di reparto

·         un collaboratore scolastico per l’accesso ai locali interessati

Pagamento stipendi ai supplenti temporanei. ·         direttore

·         un assistente amministrativo

·         un collaboratore scolastico.

Vigilanza di notte e servizio mensa (solo in convitto o educandato con convittori o semiconvittori) ·         un istitutore

·         un cuoco

·         un infermiere

·         un collaboratore scolastico.

Il servizio mensa può essere sostituito da piatti freddi o preconfezionati

Quindi:

  • nella gran parte delle scuole, fatta eccezione per i servizi indispensabili per gli alunni convittori nelle istituzioni educative con riferimento alla vigilanza notturna e alla mensa, e nella gran parte dell’anno non occorre formare il Fanno eccezione le giornate in cui sono previsti esami finali;
  • non è prestazione indispensabile l’apertura della scuola, né la generica vigilanza all’ingresso o all’interno della scuola o di tutti i plessi. Non è previsto nessun obbligo di svolgimento di attività di segreteria, salvo quelle indicate sopra. Se il Dirigente scolastico formasse unilateralmente un contingente per assicurare queste prestazioni si configurerebbe attività

 

Il Dirigente scolastico non può unilateralmente decidere come formare il contingente. Se non vi fosse il contratto di scuola, Dirigente scolastico e RSU potrebbero concordare transitori criteri di formazione del contingente. Se neanche questo accadesse, il Dirigente scolastico dovrebbe comunque informare la RSU dei criteri che intende adottare. Una decisione unilaterale si configurerebbe come attività anti- sindacale.

PRIMA DELLO SCIOPERO

Il Dirigente scolastico Il lavoratore
·   chiede a docenti e ATA con una circolare chi intende scioperare specificando che la comunicazione è volontaria.

(La circolare deve essere emanata in tempo utile per la successiva comunicazione alle famiglie che il dirigente deve fare 5 giorni prima dello sciopero)

 

·   non può obbligare alcuno a rispondere;

 

·   non può chiedere di più (ad esempio che si dichiari anche l’intenzione di non scioperare).

È libero di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare.

 

Chi non dichiara nulla non può essere costretto a farlo e non è sanzionabile.

 

Chi dichiara di scioperare e poi cambia idea e si presenta a scuola il giorno di sciopero, potrebbe non essere utilizzato dal dirigente scolastico e sarebbe comunque considerato in sciopero. Quindi se intende cambiare idea lo deve comunicare per tempo (ad esempio prima della comunicazione alle famiglie).

·   valuta l’effetto previsto sul servizio didattico (le lezioni) e di conseguenza:

1.   può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell’orario e lo comunica ai docenti;

2.   può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo;

3.   può chiudere la scuola o le singole sedi se tutti hanno dichiarato di scioperare.

·   comunica alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio previsti per il giorno di sciopero.

 

La comunicazione è un obbligo della scuola non dei singoli docenti. Quindi il Dirigente scolastico non può invitare ogni lavoratore a comunicare ai propri alunni se intende scioperare o no.

Non deve far nulla. Non è suo compito avvisare le famiglie sul suo comportamento il giorno dello sciopero.
·   individua, tenuto conto dei servizi essenziali da garantire nel giorno di sciopero, il contingente di personale (solo tra gli ATA o gli educatori, ma non tra i docenti) per assicurare le prestazioni indispensabili.

 

·   lo comunica agli interessati 5 giorni prima dello sciopero.

 

·   sostituisce, se possibile, persone del contingente che dichiarano di voler scioperare con altre che non scioperano.

 

Per formare il contingente usa i criteri del contratto di scuola o, se non ci fossero, quelli del contratto integrativo nazionale, utilizzando con priorità coloro che non hanno dichiarato di scioperare.

 

Non può decidere unilateralmente che il contingente svolga servizi essenziali non previsti dal contratto.

Chi (ATA o educatore) riceve la comunicazione di essere nel contingente può chiedere entro il giorno successivo di essere sostituito perché intende scioperare, anche se non ha fatto alcuna dichiarazione al momento della circolare di cui sopra.
Se sciopera, lo comunica al dirigente regionale e dà indicazioni su chi lo sostituisce e quali funzioni essenziali di direzione potrà svolgere il giorno di sciopero.

IL GIORNO DELLO SCIOPERO

Il Dirigente scolastico o, se sciopera, chi lo sostituisce Il lavoratore
·   organizza con il personale docente che non sciopera le lezioni che ha comunicato alle famiglie

 

·   comunica alla direzione regionale le adesioni allo sciopero secondo le indicazioni ricevute (Le eventuali % vanno calcolate riferendo il numero delle adesioni al numero delle persone con obblighi di servizio il giorno dello sciopero e non all’organico).

1.    chi sciopera

non deve far nulla. Non deve dichiarare di essere in sciopero.

 

2.    chi non sciopera

deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore; può però essere chiamato dal Dirigente, o chi lo sostituisce,

·    a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero,

·    a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza ad alunni

 

può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola ma solo per l’orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno;

 

se il servizio è sospeso, si presenta a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date.

 

3.    chi ha il giorno libero

non può essere obbligato a dichiarare se sciopera o no e non può comunque perdere la retribuzione, non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero.

 

Ogni comportamento lesivo del diritto di sciopero deve essere comunicato immediatamente al sindacato per le iniziative opportune. Un primo intervento del Sindacato provinciale o della RSU può consistere, quando è necessario, nel diffidare il Dirigente scolastico a non attuare iniziative antisindacali

LE RAGIONI DELLO SCIOPERO – SEGUI LA PUNTATA DI UIL SCUOLA ON AIR CON PINO TURI, SEGRETARIO NAZIONALE DELLA UIL SCUOLA >>> CLICCA QUI

 




LAVORO AGILE E CONGEDO COVID-19 PER SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA O QUARANTENA DEI FIGLI – VALIDITA’ DAL 13 Marzo al 30 Giugno 2021

LAVORO AGILE E CONGEDO COVID-19
PER SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA O QUARANTENA DEI FIGLI
fino al 30 giugno 2021
ISTRUZIONI OPERATIVE
Decreto-Legge n. 30 del 13 marzo 2021

 

L’articolo 2 (in particolare commi 1-5) del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID- 19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, la possibilità dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile o la fruizione di un apposito congedo nei casi in cui i figli conviventi e minori di anni sedici si trovino in particolari situazioni dovute alle misure previste per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine è anche previsto un congedo per il genitore con figlio disabile in situazione di gravità iscritto a scuole di ogni ordine e grado.
Ai dipendenti della scuola non spetta invece la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali (art. 2 comma 6 stesso decreto). Tali benefici sono infatti previsti per autonomi, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, medici e infermieri.

 

DURATA DEI BENEFICI

I benefici valgono dall’entrata in vigore del decreto (13 marzo) e fino al 30 giugno 2021. La domanda per fruire della prestazione lavorativa in modalità agile o del congedo, va presentata esclusivamente al dirigente scolastico.

LAVORO AGILE

Il presupposto è che il proprio figlio convivente sia minore di anni sedici. In questi casi il personale docente e ATA può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

  • alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  • alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio;
  • alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;

CONGEDO PER FIGLIO CONVIVENTE FINO AI 16 ANNI

Il congedo si può utilizzare nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.
Il personale docente o ATA può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:

  • alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  • alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio;
  • nonché alla durata della quarantena del figlio.

Se per figlio convivente minore di anni quattordici:

  • il congedo è riconosciuto con un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione spettante e coperto da contribuzione figurativa.

Se per figlio convivente di età compresa fra 14 e 16 anni:

  • in questi casi il congedo è senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

PERIODI DI CONGEDO PER FIGLI DISABILI

Il periodo di congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali:

  • sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza

oppure

  • siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Retribuzione

Il congedo è riconosciuto con un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione spettante e coperto da contribuzione figurativa.

PERIODI DI CONGEDO PARENTALE FRUITI DAL 1° GENNAIO AL 12 MARZO 2021

Gli eventuali periodi di congedo parentale per figli fino ai 12 anni o eventuali periodi di prolungamento del congedo parentale per figli con handicap in situazione di gravità (artt. 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del decreto:

  • durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  • di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio;
  • di durata della quarantena del figlio;

possono essere convertiti a domanda nel congedo con diritto all’indennità al 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE

Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici predetti, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l’anno 2021.

INCOMPATIBILITÀ

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire, del congedo, o di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting (tali bonus non possono comunque essere fruiti dai dipendenti della scuola), salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle
misure previste.

Scheda tecnica UIL Scuola Rua – lavoro agile e congedi per dipendenti con figli fino ai 16 anni

 




D.P.C.M. 3 dicembre 2020

Si pubblica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, che è in vigore dal giorno 4 dicembre 2020.