Mobilità 2025-28, le novità con il nuovo contratto integrativo

Confermati i vincoli di legge. Deroghe solo a condizione che si esprima come prima preferenza tutto il comune di assistenza o ricongiungimento, punteggio per tutor e orientatori. Penalizzati i docenti che hanno svolto il servizio pre ruolo in altro grado di scuola rispetto a quello di titolaritàNei LINK le nostre schede sulla Mobilità 2025-28 su docentiAta e funzionari, tutte le novità e il nostro commento. 

È in vigore la nuova ipotesi del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale (C.C.N.I.) che regola la mobilità territoriale e professionalenonché la formulazione delle graduatorie interne di istituto del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26-2026/27-2027/28.
A breve la pubblicazione delle ordinanze ministeriali che daranno avvio nel mese di febbraio alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2025/26.

Le principali novità sulla Mobilità 2025/28

Mobilità 2025-28 – PERSONALE DOCENTE
Confermati i vincoli triennali:
– 
per tutti i docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo a partire dall’a.s. 2023/24.
 per tutti i docenti che ottengono la mobilità su scelta puntuale di scuola (indipendentemente dall’anno di assunzione).

Non rientrano nei vincoli:
1) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1 ° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
2) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (disabilità personale e assistenza al familiare disabile)
3) coloro che fruiscono del congedo biennale per assistenza al familiare disabile secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 42 comma 5 del D.L.gs. 151/01;
4) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118
5) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

Per fruire della deroga è obbligatorio indicare nella domanda come prima preferenza l’intero comune o distretto sub comunale (anche preceduto dalle singole scuole) di assistenza/ricongiungimento. In caso di disabilità personale (art. 21 o 33 c. 6 L. 104/92) è obbligatorio indicare il comune o distretto sub comunale di residenza.

Non rientrano altresì nei vincoli:
 i docenti che risultano in soprannumero o in esubero;
 esclusivamente per i docenti che rientrano nel vincolo triennale per scelta puntuale di scuola: se beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, di cui ai punti I, III, IV, VI, VII e VIII nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Docenti di sostegno
 il docente titolare sul sostegno di I grado, che è anche in possesso della specializzazione sul sostegno di II grado, ma è privo di abilitazione per una classe di concorso di II grado, può chiedere passaggio di ruolo sul sostegno per il II grado. E viceversa.
Resta confermato che, terminato il quinquennio, per poter poi chiedere trasferimento da posto di sostegno alla classe di concorso è comunque obbligatorio essere abilitati per la classe di concorso richiesta.
 Ai fini del quinquennio su posto di sostegno si contano anche:
 l’anno scolastico in cui il docente, per espressa previsione di legge, ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno;
 l’anno di servizio a tempo determinato ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019/21 solo se prestato su posto di sostegno.

Trasferimenti provinciali da posto di sostegno a posto comune – aliquote
I trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza vengono realizzati secondo le seguenti aliquote:
 100% posti disponibili a.s. 2025/26
 75% posti disponibili a.s. 2026/27
 50% posti disponibili a.s. 2027/28

Classi di concorso accorpate
È possibile il passaggio di ruolo su una classe di concorso di quelle accorpate ai sensi del DM 22 dicembre 2023 anche se privi del titolo di accesso/abilitazione. Es. il docente titolare sulla (ex) A22 può presentare domanda di passaggio di ruolo per la A12 anche se non ha il titolo di accesso per quest’ultima.

Precedenze
 l’assistenza al genitore vale anche per altra provincia;
 l’assistenza ai fratelli/sorelle è possibile anche se non si è conviventi, purché i genitori abbiano patologie invalidanti o siano almeno sessanticinquenni.

Servizio di pre-ruolo nelle graduatorie interne di istituto
Viene modificata la valutazione del servizio di pre-ruolo nella graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del perdente posto (e mobilità d’ufficio).
Il calcolo cambia nell’arco del triennio di vigenza del C.C.N.I.:
 Per l’anno 2025/26 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 4 punti.
 Per l’anno 2026/27 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 5 punti.
 Per l’anno 2027/28 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 6 punti.

Ciò, quindi, implica un diverso punteggio del servizio pre-ruolo per ciascun anno del triennio di vigenza del C.C.N.I.
Attenzione: tale calcolo viene così effettuato solo ed esclusivamente se il servizio pre-ruolo è stato svolto nell’attuale ruolo di titolarità del docente.
Es.: docente titolare nella scuola primaria (posto comune e/o sostegno) con servizio di pre-ruolo svolto nella scuola primaria (posto comune e/o sostegno).
Se, invece, il servizio pre-ruolo non è stato svolto nello stesso ruolo di attuale titolarità, il punteggio varierà a seconda dell’ordine di scuola in cui è attualmente titolare il docente:
• 3 pp. per ogni anno per il docente titolare nella scuola primaria che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola dell’infanzia e viceversa;
• 3 pp. per ogni anno per il docente titolare nella scuola di I grado che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola di II grado e viceversa;
• 3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per gli anni successivi per il docente titolare nella scuola infanzia/primaria che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola di I/II grado e viceversa.

Punteggio di continuità
Viene elevato il punteggio di continuità rispetto al precedente CCNI.
Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica:
pp. 12

Per ogni ulteriore anno di servizio:
 entro il quinquennio: 5 punti;
 oltre il quinquennio: 6 punti.

Punteggio per tutor e orientatore e per continuità nelle sedi disagiate
Sono attribuiti 3 pp., esclusivamente nei trasferimenti, al docente che ha effettuato per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica il ruolo di tutor orientatore e a chi ha svolto, a decorrere dall’a.s. 2023/24, senza soluzione di continuità per tre anni scolastici, servizio nelle istituzioni scolastiche di attuale titolarità situate in aree a forte rischio di abbandono. In entrambi il punteggio si calcola alla fine del triennio escluso l’anno di presentazione della domanda di mobilità.

Esigenze di famiglia
Per ogni figlio inferiore a 6 anni, 5 punti (anziché 4).
Per ogni figlio da 7 a 18 anni, 4 punti (anziché 3).
Il ricongiungimento può essere chiesto anche al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76.

Restituzione al ruolo di provenienza
Il personale docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo può, a domanda, esclusivamente nel primo anno di servizio coincidente con il previsto periodo di formazione e prova, essere restituito al ruolo di provenienza nell’ambito della provincia di precedente titolarità con effetto dall’anno scolastico successivo.
La richiesta va presentata al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità. In caso di mancanza di posti vacanti e disponibili il docente non è restituito al ruolo di provenienza.

Mobilità 2025-28 – PERSONALE ATA

Numero sedi esprimibili nella mobilità
Il personale ATA può esprimere in un’unica istanza fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici una o più province.  È compreso quello in attesa di ottenere una sede definitiva.

Mobilità professionale
Il personale proveniente da altri comparti transitato nei ruoli ATA a decorrere dall’ a.s. 2017-2018 può partecipare sia alla mobilità territoriale che professionale a partire dall’anno scolastico successivo, sulla base del punteggio spettante secondo le relative tabelle. Per quanta riguarda il servizio ed il punteggio della continuità, si valuta solo quello prestato in qualità di ATA. Anche per l’individuazione dei perdenti posto si applicano le regole previste dal presente C.C.N.I. sulla mobilità.

Sedi disponibili per la mobilità
Le operazioni di mobilità del personale ATA relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale

Vincoli per i Funzionari dell’elevata qualificazione
Non possono presentare domanda di mobilità – se non in possesso delle deroghe previste dal CCNI – i dipendenti inquadrati nell’area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione per un triennio della assegnazione della sede definitiva di titolarità di prima destinazione.

Deroghe
Sono le stesse che si applicano al personale docente

Precedenze
– 
l’assistenza al genitore vale anche per altra provincia;
 l’assistenza ai fratelli/sorelle è possibile anche se non si è conviventi, purché i genitori abbiano patologie invalidanti o siano almeno sessanticinquenni.

Altra mobilità e incarichi DSGA e Funzionari
Gli artt. 48bis, ter e quater prevedono i criteri e le modalità:
 della mobilità dei dipendenti che sulla base del previgente ordinamento professionale erano in quadrati nell’area dei DSGA;
 della mobilità del personale inquadrato nell’area dei funzionari;
 del conferimento incarichi di DSGA.

 

 

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DOCENTI – SCHEDA MOBILITÀ 25-28

ATA – SCHEDA MOBILITÀ 25-28

ESEMPIO DI DIVARIO A CAUSA DEL PUNTEGGIO PRE-RUOLO




Bonus docenti anche ai supplenti brevi che abbiano maturato 180gg di servizio durante l’anno scolastico: Il Tribunale di Reggio Emilia dà ragione alla Uil Scuola Reggio Emilia

Con la sentenza, datata 28 gennaio 2025, il Tribunale di Reggio Emilia, ha dato ragione alla Uil Scuola Rua Reggio Emilia.

Motivo del contendere: il bonus docenti.

I giudici del Tribunale di Reggio Emilia hanno riconosciuto il diritto alla Carta docente pari a 500 euro annui, ai fini della formazione professionale, ad un insegnante, con contratto breve, che è stato rappresentato dalla Uil Scuola Rua Reggio Emilia.

Prima di queste sentenze, ricordiamo che il bonus veniva concesso, dopo il ricorso, solo ai docenti con contratti annuali fino al 30 giugno o al 31 agosto, così come evidenziato dalla sentenza della Cassazione del 2023.

Si legge dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia:

In particolare, risulta provato – in base ai documenti prodotti dalla ricorrente ed in base allo “Stato matricolare docente”, prodotto dal resistente Ministero – che nell’anno scolastico 2020/2021, la supplenza si è svolta senza soluzione di continuità ovvero per un periodo sostanzialmente continuativo superiore a 180 giorni, a decorrere dal 06.10.2020 fino al 05.06.2020 presso il medesimo istituto scolastico “Scuola primaria di Reggio Emilia Matilde di Canossa”.

 




VITTORIA!! BONUS DOCENTI AGLI EDUCATORI

<<VITTORIA!! BONUS DOCENTI AGLI EDUCATORI>>

 

Correggio Agli educatori del Convitto Rinaldo Corso di Correggio è stato riconosciuto il diritto al bonus docente.

 

Lo ha annunciato la Uil Scuola di Reggio Emilia, che definisce una vittoria storica quella ottenuta dagli avvocati Cinzia Ganzerli e Domenico Naso in tribunale di Reggio Emilia. 

<La sentenza segna un passo importante verso l’equiparazione degli educatori convittuali al personale docente, garantendo un trattamento giusto e conforme al principio di non discriminazione>, si legge in una nota. 

Il giudizio ha visto coinvolti otto educatori e, oltre a riconoscere il diritto al bonus di 500 euro annui, ha anche stabilito che il personale educativo può beneficiare la cosiddetta “carta del docente”, destinata all’aggiornamento professionale.

 

“Il Convitto – spiega Luigi Fiorentino, responsabile provinciale Reggio Emilia federazione Uil Scuola – è una scuola pubblica in cui i ragazzi, da 6 ai 18 anni, rimangono per tutta la giornata. 

Al pomeriggio vengono gestiti dagli educatori, che svolgono le stesse mansioni dei docenti.

Hanno un contratto statale, ma sono di fatto penalizzati”.

 

Fiorentino spiega che

 

Il ministero dell’Istruzione dovrà corrispondere 21 mila euro agli otto educatori

 

l’importante risultato ottenuto è il frutto di due anni di impegno: Si tratta di una vittoria storica, perché è un equiparazione dei due profili, che finora non era stata contemplata dal Ministero.

 

Secondo quanto disposto dal tribunale, infatti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà corrispondere 21 mila euro, comprensivi di arretrati e interessi, oltre a coprire le spese legali

sostenute dai ricorrenti.

<Questo riconoscimento rappresenta un’affermazione chiara e decisa del valore e dell’importanza della figura dell’educatore convittuale, spesso sottovalutata nelle politiche scolastiche – si legge nella nota – La Uil Scuola di Reggio Emilia sottolinea come questa vittoria rappresenti non solo un traguardo per i ricorrenti, ma anche un segnale forte per tutto il personale educativo, che troppo spesso si trova a dover lottare per vedere riconosciuti i propri diritti>.




Legge di Bilancio 2025: novità per il congedo parentale

Incremento dell’indennità e nuove regole di applicazione

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto significative modifiche alla disciplina delle indennità del congedo parentale.  Ecco i cambiamenti previsti a partire dall’1 gennaio 2025:

Incremento dell’indennità per il 2° e 3° mese di congedo parentale

La nuova disciplina prevede un aumento dell’aliquota dell’indennità commisurata sulla retribuzione all’ 80% sia per il secondo mese sia per il terzo mese di congedo, purché tale periodo sia fruito entro il sesto anno di vita del bambino. Condizione necessaria per fruire anche del terzo mese all’80% è che il congedo di maternità sia terminato dopo il 31.12.2024. *Per congedo di maternità si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio (5 mesi totali);

Esclusione per congedi conclusi entro il 2024

L’incremento dell’indennità non si applica nei casi in cui il periodo di congedo di maternità o paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024. Tuttavia, per coloro il cui congedo si è concluso nel corso del 2024, viene confermato l’incremento già previsto dalla precedente legge di bilancio per il secondo mese, con un’indennità all’80%, ma non per il terzo mese, che rimane retribuito al 30%.

Esclusione per congedi antecedenti al 2023

Restano escluse dalle modifiche le situazioni in cui il congedo di maternità o paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2023. In questi casi, la retribuzione del congedo parentale continuerà a seguire le regole precedenti (in totale sono 9 mesi: 3 alla madre + 3 al padre + 3 da poter fruire alternativamente):

  • I primi 30 giorni al 100% fino ai 12 anni del bambino (i 30 giorni si intendono complessivamente tra madre e padre)
  • I restanti mesi retribuiti al 30% fino ai 12 anni del bambino.

Tutti i periodi si computano nella anzianità di servizio e non riducono le ferie.

Limiti temporali per l’applicazione dell’incremento

Nonostante il congedo parentale possa essere fruito entro il 12° anno di vita del bambino, l’aumento della retribuzione all’80% per il 2° e 3° mese si applica esclusivamente se il periodo viene fruito entro il sesto anno di vita del bambino. Qualora il secondo o terzo mese venga fruito successivamente (ma sempre entro il 12° anno), l’indennità resterà al 30%.

 

 

Per info contattare il proprio referente territoriale
Lavino Luca 392 583 4236
Luigi Fiorentino  370 371 3085
Raimondo Oriana 3479871595

 




Concorso docenti PNRR 2: ecco chi può presentare domanda, numeri e posti divisi per regione (SCHEDA E TABELLE)

Domande dall’11 al 30 dicembre. Nella nostre schede che trovate in fondo all’articolo, i requisiti richiesti, le modalità di presentazione delle istanze e dello svolgimento delle prove, le riserve dei posti e molto altro.

 

CONCORSO DOCENTI PNRR 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Unicamente in modalità telematica, attraverso il Portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it
Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).
Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.
Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”

Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.


CONTRIBUTO DI SEGRETERIA

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro dieci (10/00) per ogni tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza.
Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema  “Pago In Rete”.


REQUISITI

Infanzia e primaria

Posti comuni

  • Titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, che deve essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda

oppure

  • Diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali

Posto di sostegno: specializzazione per il relativo ordine di scuola

Scuola di I e II grado

Posto comune

Si accede con uno dei seguenti titoli che deve essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda

  • laurea di accesso alla classe di concorso richiesta + abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso (conseguita anche a seguito del completamento del nuovo percorso universitario e accademico di formazione iniziale per l’anno accademico 2023/24 – 30 o 60 CFU/CFA – entro i termini di presentazione della domanda);
  • laurea di accesso alla classe di concorso richiesta + almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 (escluso l’anno in corso);
  • laurea di accesso alla classe di concorso richiesta + 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022;
  • laurea di accesso alla classe di concorso richiesta + 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale (articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59);
  • ITP: abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso oppure diploma di scuola secondaria di accesso alla specifica classe di concorso.

Partecipano con riserva:

Gli aspiranti che, entro il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, siano iscritti al nuovo percorso universitario e accademico di formazione iniziale per l’anno accademico 2023/24 e non abbiano ancora conseguito i 30 CFU primo periodo per l’accesso al concorso e gli aspiranti che, entro il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, siano iscritti ad un percorso da 30 CFU/CFA (allegato 2) o 60 CFU/CFA dell’anno accademico 2023/24.
Il termine ultimo per acquisire il titolo e sciogliere la riserva è il 30 giugno 2025.
Il mancato conseguimento entro il termine sopra indicato comporta la decadenza dalla graduatoria

Posto di sostegno: specializzazione per il relativo ordine di scuola.




ASSEMBLEA SINDACALE

FEDERAZIONE UIL SCUOLA REGGIO EMILIA

Indizione

ASSEMBLEA SINDACALE IN PRESENZA

in orario di servizio destinata a

TUTTO IL PERSONALE DOCENTE e ATA

Carissimi/e,
si segnala l’avvenuta indizione dell’ ASSEMBLEA SINDACALE IN PRESENZA in orario di servizio destinata a TUTTO IL PERSONALE DOCENTE e ATA come da calendario allegato.
Seguirà comunicazione di un assemblea aggiuntiva che si svolgerà tramite meet NON in orario di servizio per dare possibilità a chi non riuscirà a partecipare alle assemble in presenza.
Attenzione Per partecipare all’assemblea, i dipendenti devono comunicare la loro partecipazione alla scuola entro un certo termine, seguendo le indicazioni contenute nella circolare che hanno ricevuto o riceveranno a breve dall’istituto di titolarita’.
Per qualsiasi problematica contattare il proprio referente territoriale.

 




Utilizzo bonus docente per contratto al 31 agosto a.s. 2023/24 – DIFFIDA AL MIM

 

Carissimi,
come noto, il decreto “salva infrazioni” 2023 aveva esteso il beneficio della “carta docenti” anche ai docenti con incarico a tempo determinato fino al 31 agosto 2024. Una misura una tantum, che ha esaurito la sua validità nell’a.s. 2023/24.
Tali docenti, che non hanno speso il bonus nel corso dell’a.s. 2023/24, accedendo nell’area riservata per generare il “buono elettronico”, riscontrano che l’importo accreditato non è più disponibile e il proprio “borsellino elettronico” risulta azzerato. 
Pertanto, nonostante la previsione contenuta nel decreto “salva infrazioni”, non si è potuto concretamente utilizzare il bonus carta docente a differenza dei docenti a tempo indeterminato.
Al fine di salvaguardare il diritto dei docenti abbiamo predisposto, in allegato, un modello di diffida che l’interessato deve inviare al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La procedura è gratuita per gli iscritti alla UIL Scuola RUA di Reggio Emilia.

 

Per info contattare il proprio referente territoriale
Lavino Luca 392 583 4236
Luigi Fiorentino  370 371 3085
Raimondo Oriana 3479871595




NUOVO SPORTELLO DI CONSULENZA E VERIFICA DEI TITOLI

La Uil scuola di Reggio Emilia, in previsione delle prossime aperture della graduatoria di terza fascia per il personale ATA e delle GPS per il personale Docente, ha attivato un nuovo sportello di consulenza titoli e calcolo del punteggio.
Per tutti gli iscritti e per coloro che hanno intenzione di iniziare un nuovo percorso lavorativo all’interno della scuola.

Servizio attivo dal 01 novembre 2023

Gps 2024 Docenti

• Valutazione titoli per aggiornamento/inserimento GPS 2024
• Valutazione MASTER aggiuntivi per accesso ad altra classe di concorso
• Valutazione percorsi abilitanti (60 e 30CFU)

Luigia 3209176010 verificatitoli.uilre@gmail.com

Ata Terza Fascia e Prima Fascia 2024

• Valutazione titoli per aggiornamento/inserimento terza fascia ATA 2024
• Verifica requisito “24 mesi” per graduatoria Prima Fascia ATA
• Ricorso recupero CIA
• Richiesta piccolo prestito NoiPA

Tommaso fino al 30/10/2023 contatto solo whatsapp 3246238911 reggioemilia@uilscuola.it




PREPARAZIONE AL CONCORSO STRAORDINARIO TER

🔵 Concorso Straordinario Ter – Quali requisiti servono per partecipare? Facciamo chiarezza

➡️ Clicca su questo link per iscriverti al corso Uil Scuola Rua/Irase: https://forms.gle/HyyET73Q4vMFwZkk9

📩 Per qualsiasi informazione o chiarimento, contatta l’indirizzo irase@uil.it




NOMINE A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO A.S. 2023/2024 – OTTAVA FASE

Oggi è stato pubblicato il provvedimento ed i relativi allegati sul sito dell’ufficio scolastico della provincia.

Il personale individuato con questo provvedimento dovrà prendere servizio tempestivamente e, comunque, entro il giorno 16 ottobre 2023.

Si ricorda poi che le rinunce dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 15:20 del 15.10.2023 esclusivamente mediante l’apposita funzione informatica raggiungibile mediante il link contenuto nella comunicazione di avvenuto conferimento dell’incarico.

Allegati