Mobilità 2025-28, le novità con il nuovo contratto integrativo
Confermati i vincoli di legge. Deroghe solo a condizione che si esprima come prima preferenza tutto il comune di assistenza o ricongiungimento, punteggio per tutor e orientatori. Penalizzati i docenti che hanno svolto il servizio pre ruolo in altro grado di scuola rispetto a quello di titolarità. Nei LINK le nostre schede sulla Mobilità 2025-28 su docenti, Ata e funzionari, tutte le novità e il nostro commento.
È in vigore la nuova ipotesi del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale (C.C.N.I.) che regola la mobilità territoriale e professionale, nonché la formulazione delle graduatorie interne di istituto del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26-2026/27-2027/28.
A breve la pubblicazione delle ordinanze ministeriali che daranno avvio nel mese di febbraio alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2025/26.
Le principali novità sulla Mobilità 2025/28
Mobilità 2025-28 – PERSONALE DOCENTE
Confermati i vincoli triennali:
– per tutti i docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo a partire dall’a.s. 2023/24.
– per tutti i docenti che ottengono la mobilità su scelta puntuale di scuola (indipendentemente dall’anno di assunzione).
Non rientrano nei vincoli:
1) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1 ° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
2) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (disabilità personale e assistenza al familiare disabile)
3) coloro che fruiscono del congedo biennale per assistenza al familiare disabile secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 42 comma 5 del D.L.gs. 151/01;
4) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118
5) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
Per fruire della deroga è obbligatorio indicare nella domanda come prima preferenza l’intero comune o distretto sub comunale (anche preceduto dalle singole scuole) di assistenza/ricongiungimento. In caso di disabilità personale (art. 21 o 33 c. 6 L. 104/92) è obbligatorio indicare il comune o distretto sub comunale di residenza.
Non rientrano altresì nei vincoli:
– i docenti che risultano in soprannumero o in esubero;
– esclusivamente per i docenti che rientrano nel vincolo triennale per scelta puntuale di scuola: se beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, di cui ai punti I, III, IV, VI, VII e VIII nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Docenti di sostegno
– il docente titolare sul sostegno di I grado, che è anche in possesso della specializzazione sul sostegno di II grado, ma è privo di abilitazione per una classe di concorso di II grado, può chiedere passaggio di ruolo sul sostegno per il II grado. E viceversa.
Resta confermato che, terminato il quinquennio, per poter poi chiedere trasferimento da posto di sostegno alla classe di concorso è comunque obbligatorio essere abilitati per la classe di concorso richiesta.
– Ai fini del quinquennio su posto di sostegno si contano anche:
– l’anno scolastico in cui il docente, per espressa previsione di legge, ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno;
– l’anno di servizio a tempo determinato ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019/21 solo se prestato su posto di sostegno.
Trasferimenti provinciali da posto di sostegno a posto comune – aliquote
I trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza vengono realizzati secondo le seguenti aliquote:
– 100% posti disponibili a.s. 2025/26
– 75% posti disponibili a.s. 2026/27
– 50% posti disponibili a.s. 2027/28
Classi di concorso accorpate
È possibile il passaggio di ruolo su una classe di concorso di quelle accorpate ai sensi del DM 22 dicembre 2023 anche se privi del titolo di accesso/abilitazione. Es. il docente titolare sulla (ex) A22 può presentare domanda di passaggio di ruolo per la A12 anche se non ha il titolo di accesso per quest’ultima.
Precedenze
– l’assistenza al genitore vale anche per altra provincia;
– l’assistenza ai fratelli/sorelle è possibile anche se non si è conviventi, purché i genitori abbiano patologie invalidanti o siano almeno sessanticinquenni.
Servizio di pre-ruolo nelle graduatorie interne di istituto
Viene modificata la valutazione del servizio di pre-ruolo nella graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del perdente posto (e mobilità d’ufficio).
Il calcolo cambia nell’arco del triennio di vigenza del C.C.N.I.:
– Per l’anno 2025/26 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 4 punti.
– Per l’anno 2026/27 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 5 punti.
– Per l’anno 2027/28 ogni anno di pre-ruolo è calcolato 6 punti.
Ciò, quindi, implica un diverso punteggio del servizio pre-ruolo per ciascun anno del triennio di vigenza del C.C.N.I.
Attenzione: tale calcolo viene così effettuato solo ed esclusivamente se il servizio pre-ruolo è stato svolto nell’attuale ruolo di titolarità del docente.
Es.: docente titolare nella scuola primaria (posto comune e/o sostegno) con servizio di pre-ruolo svolto nella scuola primaria (posto comune e/o sostegno).
Se, invece, il servizio pre-ruolo non è stato svolto nello stesso ruolo di attuale titolarità, il punteggio varierà a seconda dell’ordine di scuola in cui è attualmente titolare il docente:
• 3 pp. per ogni anno per il docente titolare nella scuola primaria che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola dell’infanzia e viceversa;
• 3 pp. per ogni anno per il docente titolare nella scuola di I grado che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola di II grado e viceversa;
• 3 pp. per i primi 4 anni e 2 pp. per gli anni successivi per il docente titolare nella scuola infanzia/primaria che ha svolto il servizio pre-ruolo nella scuola di I/II grado e viceversa.
Punteggio di continuità
Viene elevato il punteggio di continuità rispetto al precedente CCNI.
Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica:
pp. 12
Per ogni ulteriore anno di servizio:
– entro il quinquennio: 5 punti;
– oltre il quinquennio: 6 punti.
Punteggio per tutor e orientatore e per continuità nelle sedi disagiate
Sono attribuiti 3 pp., esclusivamente nei trasferimenti, al docente che ha effettuato per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica il ruolo di tutor orientatore e a chi ha svolto, a decorrere dall’a.s. 2023/24, senza soluzione di continuità per tre anni scolastici, servizio nelle istituzioni scolastiche di attuale titolarità situate in aree a forte rischio di abbandono. In entrambi il punteggio si calcola alla fine del triennio escluso l’anno di presentazione della domanda di mobilità.
Esigenze di famiglia
Per ogni figlio inferiore a 6 anni, 5 punti (anziché 4).
Per ogni figlio da 7 a 18 anni, 4 punti (anziché 3).
Il ricongiungimento può essere chiesto anche al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76.
Restituzione al ruolo di provenienza
Il personale docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo può, a domanda, esclusivamente nel primo anno di servizio coincidente con il previsto periodo di formazione e prova, essere restituito al ruolo di provenienza nell’ambito della provincia di precedente titolarità con effetto dall’anno scolastico successivo.
La richiesta va presentata al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità. In caso di mancanza di posti vacanti e disponibili il docente non è restituito al ruolo di provenienza.
Mobilità 2025-28 – PERSONALE ATA
Numero sedi esprimibili nella mobilità
Il personale ATA può esprimere in un’unica istanza fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici una o più province. È compreso quello in attesa di ottenere una sede definitiva.
Mobilità professionale
Il personale proveniente da altri comparti transitato nei ruoli ATA a decorrere dall’ a.s. 2017-2018 può partecipare sia alla mobilità territoriale che professionale a partire dall’anno scolastico successivo, sulla base del punteggio spettante secondo le relative tabelle. Per quanta riguarda il servizio ed il punteggio della continuità, si valuta solo quello prestato in qualità di ATA. Anche per l’individuazione dei perdenti posto si applicano le regole previste dal presente C.C.N.I. sulla mobilità.
Sedi disponibili per la mobilità
Le operazioni di mobilità del personale ATA relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale
Vincoli per i Funzionari dell’elevata qualificazione
Non possono presentare domanda di mobilità – se non in possesso delle deroghe previste dal CCNI – i dipendenti inquadrati nell’area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione per un triennio della assegnazione della sede definitiva di titolarità di prima destinazione.
Deroghe
Sono le stesse che si applicano al personale docente
Precedenze
– l’assistenza al genitore vale anche per altra provincia;
– l’assistenza ai fratelli/sorelle è possibile anche se non si è conviventi, purché i genitori abbiano patologie invalidanti o siano almeno sessanticinquenni.
Altra mobilità e incarichi DSGA e Funzionari
Gli artt. 48bis, ter e quater prevedono i criteri e le modalità:
– della mobilità dei dipendenti che sulla base del previgente ordinamento professionale erano in quadrati nell’area dei DSGA;
– della mobilità del personale inquadrato nell’area dei funzionari;
– del conferimento incarichi di DSGA.
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Legge di Bilancio 2025: novità per il congedo parentale
Incremento dell’indennità e nuove regole di applicazione
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto significative modifiche alla disciplina delle indennità del congedo parentale. Ecco i cambiamenti previsti a partire dall’1 gennaio 2025:
Incremento dell’indennità per il 2° e 3° mese di congedo parentale
La nuova disciplina prevede un aumento dell’aliquota dell’indennità commisurata sulla retribuzione all’ 80% sia per il secondo mese sia per il terzo mese di congedo, purché tale periodo sia fruito entro il sesto anno di vita del bambino. Condizione necessaria per fruire anche del terzo mese all’80% è che il congedo di maternità sia terminato dopo il 31.12.2024. *Per congedo di maternità si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio (5 mesi totali);
Esclusione per congedi conclusi entro il 2024
L’incremento dell’indennità non si applica nei casi in cui il periodo di congedo di maternità o paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024. Tuttavia, per coloro il cui congedo si è concluso nel corso del 2024, viene confermato l’incremento già previsto dalla precedente legge di bilancio per il secondo mese, con un’indennità all’80%, ma non per il terzo mese, che rimane retribuito al 30%.
Esclusione per congedi antecedenti al 2023
Restano escluse dalle modifiche le situazioni in cui il congedo di maternità o paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2023. In questi casi, la retribuzione del congedo parentale continuerà a seguire le regole precedenti (in totale sono 9 mesi: 3 alla madre + 3 al padre + 3 da poter fruire alternativamente):
- I primi 30 giorni al 100% fino ai 12 anni del bambino (i 30 giorni si intendono complessivamente tra madre e padre)
- I restanti mesi retribuiti al 30% fino ai 12 anni del bambino.
Tutti i periodi si computano nella anzianità di servizio e non riducono le ferie.
Limiti temporali per l’applicazione dell’incremento
Nonostante il congedo parentale possa essere fruito entro il 12° anno di vita del bambino, l’aumento della retribuzione all’80% per il 2° e 3° mese si applica esclusivamente se il periodo viene fruito entro il sesto anno di vita del bambino. Qualora il secondo o terzo mese venga fruito successivamente (ma sempre entro il 12° anno), l’indennità resterà al 30%.
Per info contattare il proprio referente territoriale
Lavino Luca 392 583 4236
Luigi Fiorentino 370 371 3085
Raimondo Oriana 3479871595
ASSEMBLEA SINDACALE
FEDERAZIONE UIL SCUOLA REGGIO EMILIA
Indizione
ASSEMBLEA SINDACALE IN PRESENZA
in orario di servizio destinata a
TUTTO IL PERSONALE DOCENTE e ATA
Carissimi/e,
si segnala l’avvenuta indizione dell’ ASSEMBLEA SINDACALE IN PRESENZA in orario di servizio destinata a TUTTO IL PERSONALE DOCENTE e ATA come da calendario allegato.
Seguirà comunicazione di un assemblea aggiuntiva che si svolgerà tramite meet NON in orario di servizio per dare possibilità a chi non riuscirà a partecipare alle assemble in presenza.
Attenzione Per partecipare all’assemblea, i dipendenti devono comunicare la loro partecipazione alla scuola entro un certo termine, seguendo le indicazioni contenute nella circolare che hanno ricevuto o riceveranno a breve dall’istituto di titolarita’.
Per qualsiasi problematica contattare il proprio referente territoriale.
UIL Scuola Reggio Emilia: L’emergenza silenziosa del personale ATA, situazione insostenibile.
NUOVO SPORTELLO DI CONSULENZA E VERIFICA DEI TITOLI
La Uil scuola di Reggio Emilia, in previsione delle prossime aperture della graduatoria di terza fascia per il personale ATA e delle GPS per il personale Docente, ha attivato un nuovo sportello di consulenza titoli e calcolo del punteggio.
Per tutti gli iscritti e per coloro che hanno intenzione di iniziare un nuovo percorso lavorativo all’interno della scuola.
Servizio attivo dal 01 novembre 2023
Gps 2024 Docenti
• Valutazione titoli per aggiornamento/inserimento GPS 2024
• Valutazione MASTER aggiuntivi per accesso ad altra classe di concorso
• Valutazione percorsi abilitanti (60 e 30CFU)
Luigia 3209176010 verificatitoli.uilre@gmail.com
Ata Terza Fascia e Prima Fascia 2024
• Valutazione titoli per aggiornamento/inserimento terza fascia ATA 2024
• Verifica requisito “24 mesi” per graduatoria Prima Fascia ATA
• Ricorso recupero CIA
• Richiesta piccolo prestito NoiPA
Tommaso fino al 30/10/2023 contatto solo whatsapp 3246238911 reggioemilia@uilscuola.it
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: ECCO I PRIMI EFFETTI NEGATIVI PREVISTI DAL NUOVO CONTRATTO
La testimonianza arriva da una scuola del Piemonte: aumentano le mansioni – passweb, piattaforma Futura e Geco – per un personale già oberato dall’eccessiva burocrazia.
In fase di convocazione dei supplenti le scuole richiedono specifiche competenza nell’uso delle piattaforme digitali. La nuova Ipotesi del CCNL 2019/21, non sottoscritta dalla Federazione UIL Scuola Rua, ha previsto la riforma dell’ordinamento professionale ATA e con esso una rivisitazione dei profili professionali.
In particolare, per gli Assistenti Amministrativi, l’Ipotesi, nell’ Allegato A – declaratoria delle aree del sistema di classificazione del personale ATA, prevede che questi “svolge attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di attuazione delle procedure anche con l’utilizzo di strumenti informatici nonché di specifiche piattaforme digitali connesse ai processi affidati (contabilità, gestione documentale/degli alunni/del personale)”.
Inoltre, l’art. 50 comma 2 prevede che “all’interno dell’area si ha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell’organizzazione del lavoro sulla base del piano delle attività”.
Ci è appena giunta una segnalazione da parte di un aspirante Assistente Amministrativo, che nella email di convocazione inviatagli da una scuola del Piemonte si chiede quanto segue: “Mansioni: il personale assunto dovrà possedere le conoscenze previste dal CCNL relative al profilo di appartenenza e padronanza delle piattaforme: piattaforma Futura per PNRR, Passweb – gestione pratiche pensionistiche, Geco”.
Fermo restando che l’Ipotesi del CCNL non è ancora stata sottoscritta in via definitiva e quindi non è ancora in vigore, questi sono i primi effetti negativi che si ripercuoteranno, nel caso specifico, sugli Assistenti Amministrativi a seguito della riformulazione del loro profilo e definitiva sottoscrizione dell’Ipotesi di Contratto.
In sede ARAN, la Federazione UIL Scuola Rua ha fortemente contestato la nuova formulazione dei profili professionali, che impone al personale ATA, in particolare agli Assistenti Amministrativi, di dover svolgere ogni mansione all’interno della propria area senza prevedere alcuna formazione preventiva e appesantendo i già notevoli carichi di lavoro facendo rientrare nelle mansioni anche l’evasione di pratiche non di competenza diretta della scuola.
Questo significherà, inoltre, che qualsiasi ordine di servizio in relazione al piano delle attività dovrà essere eseguito a prescindere dalla formazione del personale e qualora non sia ritenuto evaso correttamente, come richiesto, si può essere inevitabilmente soggetti a richiamo disciplinare.
E, come dimostrato dalla convocazione inviataci, potrebbe anche essere una limitazione all’accettazione di una proposta di supplenza.
Senza dimenticare l’introduzione degli incarichi a tempo (triennali) per la figura del DSGA e l’estensione per i collaboratori scolastici dell’obbligo di assistenza a tutti gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA CON SCADENZA 31 DICEMBRE 2023
Incarichi aggiuntivi personale ATA con scadenza 31 dicembre 2023: dal 16 ottobre le scuole possono procedere con le nomine.
Con la nota prot. n. 27728 del 13 ottobre 2023 il Ministero ha autorizzato le scuole, a decorrere dal 16 ottobre 2023, ad attivare, nei limiti delle risorse assegnate, l’incarico di supplenza a tempo determinato, con decorrenza giuridica ed economica dalla effettiva presa di servizio e fino al 31 dicembre 2023, nella misura di un assistente amministrativo/tecnico o di un collaboratore scolastico, per ciascuna scuola.
Il personale sarà assunto in questa specifica fase dalle graduatorie di istituto e sarà di supporto alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR.
Saranno successivamente fornite indicazioni operative alle scuole per l’inserimento a SIDI dei contratti di lavoro.
CORSO DI FORMAZIONE BASE “LA GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA”
Il corso di formazione sarà presentato online su Meet il 19 ottobre alle ore 15.
La locandina che alleghiamo contiene il calendario delle lezioni ed altri dettagli.
Assistenti Amministrativi, Dsga e DS: Corso di Formazione Mediasoft SCWEB
Uil Scuola Reggio Emilia congiuntamente ad Irase ER e Mediasoft SCWEB propone un corso di formazione per Assistenti Amministrativi, Dsga e DS, relativamente a:
PROGRAMMA DEL 01 DICEMBRE 2021 PROGRAMMA DEL 02 DICEMBRE 2021
Graduatorie (Foglio chiamate, decreti, scheda servizi dipendenti) Pratiche d’Acquisto
Assunzioni di Personale Beni di Inventario Generale Beni sussidiari
Nomine e Contratti (registrazione periodi e contratti) Rinnovo Inventariale (nota M.I. 23- 02-2021 prot. n. 4083)
Comunicazioni al Centro Impiego Nuovo Modello F24
Assenze (inserimento e registrazioni assenze, decreti)
Produzione TFR
PER ISCRIZIONI:
https://forms.gle/j6mbqJJn8iN5ejwk9
In allegato la locandina ed i programmi dettagliati del corso.
Locandina
Programma corso del 01 Dicembre
Programma corso del 02 Dicembre